STUDIO LEGALE DORIA 3

Avv. Cristiano Patrizio Beltrami Scarabelli

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IL MASSIMARIO CIVILE                                              IL MASSIMARIO CIVILE

Cass. civ. Sez. Unite, 02/07/2012, n. 11066 - M.A. c. I.N.P.S.  

ESECUZIONE FORZATA  - Titolo esecutivo in genere
Costituisce valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., la sentenza recante la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall'altra parte.

Massima redazionale, CED Cassazione 2012

 

Cass. civ. Sez. Unite, 20/06/2012, n. 10143 - Hapimag Italika s.r.l. c. I.T.  


Avvocato, in genere  - NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE  - Notificazione al procuratore
L'art. 82 R.D. n. 37 del 1934 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate rispettivamente dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), legge 12 novembre 2011, n. 183, e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35-ter, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.


Sito Il caso.it, 2012

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili - Sentenza 13.09.2011, n. 18695   


DEONTOLOGIA PROFESSIONALE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - INDIVIDUAZIONE CONDOTTA ILLECITA - SPETTANZA.
Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili - Sentenza 28.06.2011, n. 14319    

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 285 del 1992 - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato - Esclusione - Condizioni e limiti - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità del gestore per il furto del veicolo in aree adibite a parcheggio senza custodia - Esclusione - Fondamento.

L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.

CED, Cassazione, 2011 - Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24

 

Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 (Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte)

CITTADINANZA - CITTADINANZA - RICHIEDENTE NATO ALL'ESTERO DA FIGLIO DI DONNA ITALIANA CONIUGATA CON STRANIERO - PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA DELL'ASCENDENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. N. 555 DEL 1912 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’ illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 2636 del 4 febbraio 2009 ( Presidente S. Mattone, Relatore R. Rordorf)

PROCESSO CIVILE - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA PER COLPA GRAVE
Per la prima volta la Corte ha condannato la parte soccombente ad una somma ulteriore, equitativamente determinata, ravvisando – ai sensi dell’art. 385, u.c. c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006 – un’ ipotesi di colpa grave. Il ricorso per cassazione era stato proposto in forza di procura generale rilasciata in data antecedente alla sentenza impugnata; i presupposti della colpa grave sono stati ravvisati nel carattere evidente e testuale del requisito della procura speciale e nella circostanza che è assolutamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è indispensabile la posteriorità della stessa rispetto alla sentenza impugnata.

Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009 ( Presidente V. Carbone, Relatore F. Felicetti)

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA ANTICIPATORIA DI CUI ALL'ART. 186-QUATER C.P.C. - RINUNCIA ALLA SENTENZA DA PARTE DELL'INTIMATO - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - TERMINE LUNGO DI CUI ALL'ART. 327 C.P.C.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.


Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009 (Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

CONTRATTI - CAPARRA CONFIRMATORIA - RISOLUZIONE/RISARCIMENTO - RECESSO/RITENZIONE CAPARRA - RAPPORTI TRA LE AZIONI
Le S.U., in esito all’esame della variegata e contrastante giurisprudenza in riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c. e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia, hanno ritenuto – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - che, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.


Ordinanza n. 28875 del 9 dicembre 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte)

MINORI - AFFIDAMENTO FAMILIARE - MUTAMENTO DI RESIDENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
Le Sezioni Unite , risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio di diritto per il quale in tema di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento etero-familiare di minori, qualora il provvedimento iniziale di affidamento, di regola soggetto a durata non superiore ai ventiquattro mesi, necessiti di essere seguito da un’ulteriore proroga o, viceversa, da una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerali nuovi, per i quali il principio della perpetuatio deve essere temperato con quello di prossimità, sicché il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova, in tal modo dando rilievo ad eventuali sopravvenuti cambiamenti di residenza (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni del distretto ove risiedeva la famiglia cui il minore era stato affidato con provvedimento di un altro tribunale per i minorenni, nel cui distretto originariamente il minore risiedeva con la propria madre).

FONTE: www.Giustizia.it

IL MASSIMARIO PENALE                                             IL MASSIMARIO PENALE

Cass. pen. Sez. Unite, 21/06/2012, n. 28717 - B.P.   

CASSAZIONE PENALE - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto   

Deve ritenersi legittimata alla proposizione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto anche la persona condannata con sentenza annullata con rinvio in relazione alla sussistenza di una circostanza aggravante.

Massima redazionale, 2012

 

 

 

Cass. pen. Sez. Unite, 24/05/2012, n. 24527 (rv. 252692)   

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE  - Imputato irreperibile - NOTIFICAZIONI - All'imputato - Decreto di irreperibilità (efficacia) - Decreto di irreperibilità ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio - Sussistenza - Limiti
Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso. (Rigetta, App. Milano, 11/05/2011)

CED Cassazione, 2012

 

 

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite penali - Sentenza 14.07.2011, n. 27919    

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - Successione nel tempo - Retroattività della norma favorevole - Esclusione - Fattispecie.
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15).

CED, Cassazione, 2011 - Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24

 

 

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite penali - Sentenza 19.07.2011, n. 28451    


PROCEDIMENTO PENALE - NOTIFICAZIONI - ALL’IMPUTATO O ALTRA PARTE PRIVATA - CONSEGNA DELL’ATTO AL DIFENSORE - USO DEL TELEFAX O DI ALTRO MEZZO IDONEO - LEGITTIMITÀ.
Le sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per il quale le notificazioni di atti, che abbiano come destinatario l'imputato o altra parte privata, possono essere eseguite con telefax o altro mezzo idoneo, a norma dell'articolo 148, comma 2°-bis, del codice di procedura penale, in ogni caso in cui gli atti da notificare possano o debbano essere consegnati al difensore.

Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 37, pg. 65, annotata da J.A. Dudan

 

 

 

Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 5941 del 22 gennaio 2009 - depositata l'11 febbraio 2009 ( Presidente T. Gemelli, Relatore A. S. Agrò)
 

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONCORRENTI NEL REATO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DA UNO DEI CORREI - ESTENSIONE AGLI ALTRI - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame, le Sezioni Unite - in una fattispecie di estorsione in concorso nella quale uno dei ricorrenti lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, già riconosciuta al solo concorrente che aveva provveduto al risarcimento del danno alla persona offesa -, dopo aver precisato che la condotta riparatrice non si fonde nella struttura unitaria del reato di cui all’art.110 c.p. ed aver escluso l’operatività dell’art.118 c.p., diretto a dettare per i singoli compartecipi i criteri di imputazione delle conseguenze degli elementi accidentali dell’illecito concorsuale nella sua struttura monistica, hanno affermato il principio che l’estensione dell’attenuante del risarcimento del danno al colpevole non può discendere dal semplice soddisfacimento dell’obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle norme che presidiano l’estinzione delle obbligazioni da illecito, ciò in quanto nei reati dolosi si richiede “una concreta, tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato”, in modo che, se uno dei correi ha già provveduto in via integrale, l’altro, per esempio, dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente o comunque dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di integrale risarcimento.

 

 

 

Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 2437 del 18 dicembre 2008 – depositata il 21 gennaio 2009 (Presidente T. Gemelli. Relatore A. Macchia)

REATI CONTRO LA PERSONA - TRATTAMENTO CHIRURGICO - MANCATA ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE - INTERVENTO ESEGUITO NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI E DELLE LEGES ARTIS E CON ESITO FAUSTO - RILEVANZA PENALE EX ARTT. 582 E 610 C.P. - ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite hanno escluso la rilevanza penale – con riguardo sia al reato di cui all’art. 582 cod. pen., sia a quello di cui all’art. 610 cod. pen. – della condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l’intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo.
 

 

 

Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 337 del 18 dicembre 2008 - depositata il 9 gennaio 2009 (Presidente T. Gemelli, Relatore G. Canzio)

REATO – DELITTI PUNIBILI CON L’ERGASTOLO – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE EX ART. 7 D.L. N. 152/1991 – APPLICABILITA’ - RAGIONI
Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, è applicabile ai delitti astrattamente 'punibili' con la pena edittale dell’ergastolo, quando venga inflitta, in concreto, una pena detentiva diversa dall’ergastolo. Hanno poi precisato che, anche nel caso in cui in concreto sia irrogata la pena dell’ergastolo, la detta circostanza aggravante, pur non esplicando effetti nella determinazione della pena, deve essere contestata e presa in considerazione dal giudice nel suo significato di disvalore del fatto, sì da esplicare la sua efficacia ai fini diversi dalla determinazione della pena. Nell’occasione le Sezioni unite hanno chiarito che la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 assorbe la circostanza aggravante comune dei "motivi abietti" di cui all’art. 61 n. 1 c.p., se tale ultima aggravante è contestata in riferimento alla finalità di favorire o consolidare un’associazione di matrice mafiosa, mentre si ha concorso di circostanze se il motivo abietto è riferito ad una ragione non interamente sussumibile nel paradigma dell’aggravante speciale.
 

 


Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 47803 del 28 novembre 2008 - depositata il 23 dicembre 2008 (Presidente E. Fazzioli, Relatore G. Conti)

 

PROCEDIMENTI SPECIALI – PATTEGGIAMENTO NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – AMMISSIBILITA’ – ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nell’udienza fissata ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen. per decidere sulla richiesta di patteggiamento presentata nel corso delle indagini preliminari, non è ammissibile la costituzione di parte civile e che, analogamente, tale costituzione non è ammissibile nemmeno quando il procedimento speciale venga instaurato, ai sensi dell’art. 464 cod. proc. pen., con l’opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ai sensi degli artt. 446 e 458 cod. proc. pen., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.
Con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione deve ritenersi proposto personalmente dall’imputato qualora, in calce al medesimo, sia presente l’atto di nomina del difensore sottoscritto dallo stesso imputato.

FONTE: www.Giustizia.it
 

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